Gli annullamenti nella Chiesa Conciliare
di S.E. Mons. Mark A. Pivarunas, CMRI
Festa del Santo Rosario
7 ottobre 1997
Carissimi beneamati in Cristo,
Negli scorsi mesi i mezzi di informazione hanno focalizzato la loro attenzione sull’elevatissimo numero di annullamenti di matrimonio che vengono annualmente decisi dalla moderna Chiesa “Cattolica,” specialmente negli Stati Uniti. Un “annullamento” è una dichiarazione ufficiale della Chiesa Cattolica che un matrimonio è invalido — cioè che non è un vero matrimonio — fin dal suo inizio. Vi sono alcune ragioni per le quali un matrimonio può essere dimostrato invalido. Fra di esse vi sono la mancanza di forma canonica, delle gravi ed ingiuste pressioni o dei timori indotti, gli impedimenti dirimenti, e la mancanza di intenzione riguardo allo scopo primario del matrimonio — cioè, la procreazione dei figli — ed alle proprietà essenziali del matrimonio — cioè, l’indissolubilità e l’unità. Queste saranno spiegate più oltre.
Una delle molte ragioni che hanno portato questa esplosione del numero di annullamenti all’attenzione del pubblico è il caso del membro del Congresso americano Joseph Kennedy. Egli desiderava ricevere dall’Arcidiocesi di Boston un annullamento del suo matrimonio con Sheila Rauch Kennedy, sua moglie da dodici anni con due figli, sulla base di una “mancanza della dovuta discrezione.” Questo annullamento venne riconosciuto nonostante che il membro del Congresso e sua moglie si fossero incontrati già durante l’ultimo anno di college di lei e si conoscessero da nove anni prima del loro matrimonio.
Come può una “mancanza della dovuta discrezione” venire esagerata fino al punto da annullare un contratto di matrimonio? La forma del sacramento del matrimonio: “nella buona e nella cattiva sorte; nella ricchezza e nella povertà; nella malattia e nella salute; finchè morte non ci separi” non esprime forse future conseguenze volontariamente accettate?
Fin dall’avvento del Concilio Vaticano II, il numero di annullamenti negli Stati Uniti è salito a proporzioni fenomenali. Perchè, possiamo chiederci, è avvenuto ciò? Joseph P. Zwach, moderno scrittore “cattolico” e avvocato civilista, nel suo assai diffuso libro “Annullamento: la Vostra Occasione di Risposarvi nella Chiesa Cattolica” afferma:
“Fin da quando la Chiesa cominciò a riconoscere fondamenti psicologici per gli annullamenti dal 1970, c’è stata una autentica esplosione del loro numero. Nel 1968, per esempio, solo 338 annullamenti furono riconosciuti in questa nazione. Nel 1978, ne vennero riconosciuti più di 27,000 — un aumento dell’8000%. L’anno scorso, stimo che ne siano stati riconosciuti più di 52,000.”
Prima del Vaticano II, l’unico motivo psicologico accettato per gli annullamenti era quello in cui una delle parti contraenti il matrimonio non possedeva l’uso di ragione. Fosse pur così, si doveva stabilire con certezza che una delle parti era così priva dell’uso di ragione da essere incapace di un atto umano della volontà per consentire al contratto di matrimonio.
Le cifre ufficiali degli annullamenti negli Stati Uniti a partire dal Concilio Vaticano Secondo sono le seguenti:
1984 - 36.461
1985 - 53.320
1987 - 60.570
1988 - 50.000
1989 - 61.416
1990 - 62.824
Si comparino le cifre date sopra con i 392 annullamenti riconosciuti dalla Chiesa Cattolica in tutto il mondo per gli anni tra il 1952 e il 1956.
Non ci può essere alcun dubbio che questa situazione della moderna Chiesa Conciliare del Vaticano II è stata e continua ad essere un grave scandalo, e che, ancora una volta, la vera Chiesa di Cristo, la Chiesa Cattolica, è pubblicamente screditata da questa Chiesa Conciliare. Sebbene alcuni possano tentare di stabilire una distinzione tra gli annullamenti riconosciuti negli Stati Uniti e la supposta “disapprovazione” del Vaticano, che cosa ha effettivamente fatto la moderna gerarchia per fermare questi scandalosi e dubbi annullamenti?
In questa lettera pastorale, consideriamo il santo Sacramento del Matrimonio, il suo scopo primario e le sue proprietà essenziali, per capire meglio che cos’è in realtà un annullamento e in quali circostanze può essere dichiarato dalla Chiesa Cattolica.
Nel libro della Genesi, si legge che Dio Onnipotente è l’Autore del matrimonio:
“E Dio creò l’uomo a Sua immagine: ad immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò...
“E Dio li benedisse dicendo: crescete e moltiplicatevi, e riempite la terra...” (Gen. 1:27-28).
Dio stabilì il matrimonio con lo scopo primario di propagare il genere umano mediante la procreazione dei figli.
Quando il nostro Divino Salvatore Gesù Cristo venne in questo mondo, elevò il matrimonio fra un uomo e una donna battezzati a santo sacramento. S. Paolo nella sua Epistola agli Efesini ci assicura al riguardo quando conclude il capitolo sui doveri di mariti e mogli con il seguente insegnamento:
“Questo è un grande Sacramento, vi dico, in Cristo e nella Chiesa” (Ef. 2:32).
Inoltre Gesù Cristo sottolineò in varie occasioni la natura indissolubile del matrimonio.
Nel Vangelo di S. Marco, Nostro Signore lo mostrò ben chiaramente:
“Dall’inizio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie. Ed essi saranno due in una sola carne. Ora perciò non sono più due, ma una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito.” (Marco 10:6-9).
Ancora, nel Vangelo di S. Luca, Gesù insegnò:
“Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio: e chi sposa quella che è stata ripudiata dal marito, commette adulterio” (Luca 16:18).
Inoltre, possiamo aggiungere a queste citazioni di Cristo l’insegnamento di S. Paolo ai Corinzi:
“A coloro che sono sposati, non io, ma il Signore comanda che la moglie non lasci suo marito: e se lo lascia, che resti da sola, oppure si riconcilii col marito” (Cor. 7:10-11).
Il matrimonio è quindi, per sua propria natura, una unione esclusiva tra un uomo e una donna, il cui legame dura per tutta la vita terrena della coppia.
Per diciannove secoli la Chiesa Cattolica si è mantenuta fortemente ancorata senza compromessi a questi insegnamenti di Cristo riguardo alla natura indissolubile del matrimonio. Come ben sappiamo dalla storia ecclesiastica, Papa Clemente VII rifiutò di annullare il matrimonio di Enrico VIII, Re d’Inghilterra, con la Regina Caterina di Aragona e, come risultato [delle pretese di Enrico VIII], la maggior parte dell’Inghilterra cadde nello scisma dalla Chiesa Cattolica.
Il sacramento del matrimonio è un contratto sacro tra un uomo battezzato e una donna battezzata, e le loro parole “finchè morte non ci separi” significano esattamente ciò che esprimono. Il concetto di annullamento, cioè una dichiarazione di invalidità di un matrimonio, entra nella considerazione della Chiesa Cattolica solo quando esistono fatti che siano in opposizione al contratto stesso del matrimonio.
Per capire questo, dobbiamo rivedere la vera natura del sacramento del matrimonio. Il matrimonio è un contratto (Canone 1012). L’accordo tra un battezzato e una battezzata per vivere come marito e moglie costituisce la materia del sacramento; i loro reciproci voti di matrimonio costituiscono la forma del sacramento. Per i cattolici, questo contratto deve, per la validità, esser fatto in presenza di un prete cattolico e due testimoni (Canoni 1095, 1096, 1099) a meno che si possa prudentemente prevedere che un prete non sarà disponibile per un mese, nel qual caso allora sarebbero sufficienti due testimoni (Canone 1098). Se un cattolico si sposa al di fuori della Chiesa Cattolica — cioè, davanti ad un giudice di pace [o altra autorità civile], o assai peggio, davanti ad un ministro non cattolico — il contratto di matrimonio è invalido.
Il fine primario del matrimonio è la procreazione dei figli (Canone 1013.1). Fu per questa ragione che Iddio Onnipotente istituì il matrimonio fin dall’inizio: “crescete e moltiplicatevi”. Se una delle due parti interessate ha espresso, al tempo del matrimonio, l’intenzione di escludere assolutamente del tutto la prole dal matrimonio, vi è fondamento per un annullamento.
Un’altra considerazione riguardo al contratto di matrimonio è che quando una delle parti è stata indotta a contrarre matrimonio mediante grave ed iniqua forzatura o per paura, anche questo costituisce fondamento per un annullamento.
Inoltre, vi sono proprietà essenziali al matrimonio che per la loro specifica natura sono da esso inseparabili. Queste proprietà essenziali sono l’indissolubilità e l’unità (Canone 1013.2). Per “indissolubilità” si intende che la coppia contraente matrimonio deve avere l’intenzione di sposarsi per tutta la vita. Per “unità” si intende che la coppia voglia reciprocamente contrarre un’unione esclusiva ad esclusione di ogni altro. Se si può dimostrare mediante prova esterna che una delle due parti contraenti il matrimonio ha espresso l’intenzione, al tempo del matrimonio, di escludere una di tali proprietà essenziali, allora vi è fondamento per un annullamento.
Infine, vi sono certe circostanze che ostacolano il contratto di matrimonio e lo rendono invalido; queste sono chiamate “impedimenti dirimenti.” Molti di questi impedimenti si trovano nella Sacra Scrittura e sono tradotti in legge dalla Chiesa.
Tali impedimenti dirimenti sono l’impotenza (Canone 1068), che è l’antecedente e perpetua incapacità di compiere l’atto mediante il quale ha luogo la procreazione; la mancanza dell’età adatta (Canone 1067), che è di sedici anni per l’uomo e quattordici per la donna; la consanguineità (Canone 1076), che è il matrimonio tra parenti stretti; gli ordini maggiori (Canone 1072) o i voti religiosi solenni (Canone 1073), cioè il matrimonio con persona che ha ricevuto gli ordini maggiori o che ha preso voti religiosi solenni perpetui; e la disparità di culto (Canone 1070), vale a dire il matrimonio fra un cttolico e una persona non battezzata.
La disparità di culto è un impedimento dal quale per gravi ragioni si può essere dispensati, purchè la parte non battezzata prometta di permettere alla parte cattolica di praticare la propria fede e di educare i figli come cattolici (Canone 1061). Dall’impedimento della consanguineità si può essere dispensati per gravi ragioni, ma solo nel caso di consanguinei con grado di parentela lontano.
Riguardo a tutti questi argomenti per un annullamento, usiamo il termine “fondamento” perché è necessario che essi siano giuridicamente provati. I testimoni che non sono parti interessate all’annullamento devono fornire testimonianza sotto giuramento riguardo ai fatti relativi al contesto del matrimonio in questione al tempo in cui esso fu contratto.
Il primo e più importante principio che la Chiesa Cattolica segue in ogni caso di annullamento è questo:
“Il matrimonio gode del favore della legge; perciò, nel dubbio, la validità del matrimonio deve essere mantenuta finchè non sia stato dimostrato il contrario” (Canone 1042).
Che significa ciò? Significa che una volta che un matrimonio è stato contratto, esso è considerato valido dalla Chiesa a meno che non venga dimostrato invalido. La ragione di questa legge si trova nell’assoluto rispetto che ha la Chiesa Cattolica per questo santo sacramento. Se sorge un dubbio circa la validità di un matrimonio, la presunzione è che esso sia valido a meno che non si provi il contrario.
A partire dall’infestazione del modernismo e liberalismo nella Chiesa Conciliare, il numero devastante di annullamenti, molti dei quali stabiliti sulla base di dubbie motivazioni tipo “mancanza della dovuta discrezione,” distrugge il rispetto e la dignità dovuti al santo sacramento del matrimonio. Esso fa apparire il sacramento del matrimonio come se non fosse una istituzione permanente e il vincolo del matrimonio come potesse essere spezzato. Tutto questo non è che un altro “frutto cattivo” della moderna Chiesa Conciliare dal quale possiamo riconoscere, come ci disse Nostro Signore, “l’albero cattivo” (Matt. 7:18).
In Christo Jesu et Maria Immaculata,
+ Mark A. Pivarunas, CMRI